- Loading-

Nuove linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura

A seguito dell’approvazione del correttivo Appalti (dlgs 19 aprile 2017, n. 56) e delle richieste di chiarimenti pervenute, l’Anac ha aggiornato alcune linee guida e le ha sottoposte a consultazione pubblica.

In data 7 luglio 2017 l’Anac ha aggiornato le Linee guida n. 1 di attuazione del dlgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti:

Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Gli stakeholders possono esprimere il loro avviso esclusivamente sulle parti modificate entro il giorno 24 luglio alle ore 18.00. 

Linee guida servizi ingegneria e architettura: i principali aggiornamenti

I principali aggiornamenti introdotti riguardano:

  • inserimento nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida dell’incarico di direzione dell’esecuzione
  • modifiche alle fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici
  • possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente
  • indicazioni circa le modalità operative per l’affidamento diretto degli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
  • ampliamento delle procedure che possono essere adottate per l’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro
  • partecipazione alle gare anche dei consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria
  • modalità di validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato
  • indicazione nel bando e nella lettera di invito degli estremi della validazione del progetto e non, genericamente, l’intervenuta verifica

Linee guida Anac servizi di ingegneria e architettura, inquadramento normativo

Il nuovo Codice appalti contiene una serie di disposizioni che costituiscono la disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici.

Secondo la definizione dall’art. 3 tali servizi “riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.

Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:

  • art. 23, commi 2 e 12: Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi
  • art. 24, commi 4 e 8: Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
  • art. 31, comma 8: Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
  • art. 46: Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici
  • art. 83: Criteri di selezione e soccorso istruttorio
  • art. 93, comma 10: Garanzie per la partecipazione alla procedura
  • art. 95 comma 3, lett. b): Criteri di aggiudicazione dell’appalto
  • art. 157: Altri incarichi di progettazione

Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale.

Linee guida Anac servizi di ingegneria e architettura, modalità di affidamento

Continuità della progettazione

Un elemento fondamentale è il fatto che la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, devono essere svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12).

Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica.

Nel bando di gara per l’affidamento va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7). A tal fine è almeno necessario mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni.

Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12).

Divieto subappalto relazione geologica

È espressamente previsto il divieto di subappalto delle prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, che non comprende le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Conseguentemente, essendo parte essenziale ed integrante di ogni livello di progettazione, il bando deve prevedere la redazione della relazione geologica e che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo.

Cauzione provvisoria e coperture assicurative

La stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la cosiddetta cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al Rup (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

Stop a progettazione ed esecuzione

Secondo il nuovo Codice, gli appalti relativi ai lavori devono essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

La norma prevede il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di:

  • affidamento a contraente generale
  • finanza di progetto
  • affidamento in concessione
  • partenariato pubblico privato

Il divieto non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio.

È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.

Linee guida Anac servizi di ingegneria e architettura, indicazioni operative

Operazioni preliminari

Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del Codice: lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico.

In caso di esito positivo della verifica operata dal Rup, l’amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.

In caso di assenza di idonee professionalità, dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicata l’incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.

Per gli incarichi ed i servizi di progettazione (art. 157) relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:

  1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara
  2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara
  3. la specificazione per le gare di importo superiore a 40.000 (che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo) ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta

Determinazione del Corrispettivo

L’Anac specifica che fino all’approvazione del decreto previsto dall’art. 24, comma 8 con le nuove tabelle dei corrispettivi occorre fare riferimento al DM 143/2013.

(Al riguardo segnaliamo che sulla Gazzetta ufficiale 174 del 27 luglio 2016 è stato pubblicato il dm 17 giugno 2016 che sostituisce il vecchio dm 143/2013; pertanto per la determinazione dei corrispettivi si seguono le nuove regole, ndr)

Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

Per definire i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile:

  • richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie
  • determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta

Occorre definire i criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta, perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.

Attività di supporto alla progettazione

Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione:

  • indagini geologiche, geotecniche e sismiche
  • sondaggi
  • rilievi
  • misurazioni e picchettazioni
  • predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche
  • redazione grafica degli elaborati progettuali

La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo.

Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati.

In particolare, in materia di progettazione, al Rup è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo.

Linee guida Anac servizi di ingegneria e architettura, affidamenti

Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

Gli incarichi di:

  • progettazione
  • coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
  • direzione dei lavori
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  • collaudo

di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento.

Nello specifico bisogna rispettare i seguenti principi:

  • non discriminazione
  • parità di trattamento
  • proporzionalità e trasparenza

secondo la procedura negoziata senza bando, prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b).

L’invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).

Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Il nuovo Codice conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

  • il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento
  • il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione
  • il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo
  • la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare

Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco.

Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione.

Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro

Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.

In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra Rup e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, nell’ottica di consentire al Rup di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa.

Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta.

Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3) del Codice che si intendono affidare. in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti, (un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione), nei gruppi concorrenti.

Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

Affidamenti  superiori alla soglia comunitaria

Per le procedure di affidamento con importo superiore alle soglie comunitarie si rinvia al testo completo della linea guida (punto 2.2).

Offerta economicamente più vantaggiosa e miglior rapporto qualità/prezzo

Elementi di valutazione

L’attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi di ingegneria e architettura.

Al riguardo, l’Autorità suggerisce come criteri di valutazione delle offerte possono i seguenti:

  1. professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe
  2. caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico
  3. ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica
  4. riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo
  5. prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile

A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 95, comma 8.

Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell’ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta.

Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).

Sempre nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%.

È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:

  1. per il criterio a.: da 30 a 50
  2. per il criterio b.: da 30 a 50
  3. per il criterio c.: da 0 a 20
  4. per il criterio d.: da 0 a 10
  5. per il criterio e.: da 0 a 5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovranno essere adottate le seguenti misure:

  • inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica
  • riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità
  • riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari

Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell’offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico).

I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.

Criteri motivazionali

La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra. La documentazione a corredo dell’offerta ed i criteri motivazionali
previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

I documenti di gara dovranno fissare i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.

Per un’analisi più approfondita delle indicazioni dell’Anac sui criteri motivazionali si rinvia al testo integrale delle linee guida (in allegato).

Linee guida Anac servizi di ingegneria e architettura, verifica e validazione della progettazione

Contenuto e soggetti

La verifica dei progetti ha importanza fondamentale.

Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa. Il Rup deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente.

La stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 26 del Codice, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26).

La verifica accerta in particolare:

  1. la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice
  2. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
  3. l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta
  4. i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo
  5. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso
  6. la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti
  7. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
  8. l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
  9. la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto

La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.

I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6):

  1. per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008
  2. per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità
  3. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni
  4. per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9

Fonte

Leave a Comment